Resta confermano il Decreto del Presidente della Repubblica con il quale 23 febbraio 2021 è stato disposto lo scioglimento del Consiglio comunale di Guardavalle (Catanzaro) per presunte infiltrazioni della criminalità organizzata e contestualmente nominata la Commissione straordinaria per la gestione dell’Ente. La decisione è contenuta in una sentenza con la quale il Tar del Lazio ha respinto un ricorso amministrativo proposto dall’ex sindaco Giuseppe Ussia e dagli ex Consiglieri comunali. Con un unico motivo di impugnazione, i ricorrenti lamentavano il travisamento dei fatti che hanno condotto all’adozione del Dpr contestato, ripercorrendo, schematicamente, gli argomenti su cui il provvedimento ha insistito per giustificare l’adozione della misura dello scioglimento del Comune. Il Tar in premessa ha sintetizzato i principi generali applicabili alla materia e ha affrontato in dettaglio la fattispecie oggetto della controversia. Alla fine, i giudici hanno rilevato che i fatti posti a fondamento dello scioglimento del Consiglio comunale di Guardavalle “sono stati correttamente riportati nella documentazione allegata al decreto impugnato e non si riscontra un travisamento della significatività e rilevanza degli elementi indiziari raccolti”. In più “Di fronte ai numerosi elementi indiziari raccolti, la circostanza, certamente apprezzabile, che il Sindaco si sia reso protagonista di episodi di denuncia ai Carabinieri di taluni episodi di possibile condizionamento dell’attività dell’ente comunale, non è in grado di sminuire la significatività del quadro complessivo fornito dalla Prefettura, da cui emerge una scarsa capacità dell’apparato politico e gestionale dell’ente locale di reagire ai condizionamenti della criminalità organizzata”. La conclusione è che “diversamente da quanto prospettato da parte ricorrente, il provvedimento gravato ha correttamente individuato la sussistenza dei presupposti di fatto che legittimano l’adozione del provvedimento” di scioglimento del Comune “evidenziando, con argomentazione logica e congruente, la sussistenza di numerose circostanze fattuali che, analizzate nel loro insieme, producono un quadro indiziario sufficientemente significativo ai fini della applicazione della misura dissolutoria”.

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