Il permanere di contrasti e polemiche che logorano le Istituzioni, manifesta l’opportunità di introdurre nella disciplina costituzionale delle Autonomie Regionali una chiara clausola di supremazia dello Stato, che consenta di riassumere al centro l’esercizio delle competenze quando lo richieda la necessità di una disciplina unitaria e l’interesse nazionale.
Le Regioni ‘glissano’ su alcuni punti controversi nell’applicazione del principio di ‘leale collaborazione’ nonostante la chiarezza sancita dalla sentenza della Consulta la N.37 dello scorso anno che assegna competenza esclusiva allo Stato per fronteggiare la ‘Pandemia’.
Questo inquadramento costituzionale non lascia spazio al permanere di contrapposizioni tra le Regioni e lo Stato, tra Presidenti di Regione e Governo, il quale dettando l’indirizzo unitario di tutti gli assetti coinvolti dalla crisi pandemica, assume anche la Responsabilità delle determinazioni adottate e della loro efficacia.
L’ampia e assorbente Competenza dello Stato in concreto nell’attuale ‘Pandemia’ non marginalizza l’azione delle Regioni, correttamente ricondotta alle loro competenze.
Le Regioni offrono al Governo un contributo essenziale di indicazioni e di proposte, da filtrare in una valutazione Nazionale che stabilisca un indirizzo Unitario.
Contemporaneamente le Regioni attuano, gli indirizzi dei quali lo Stato, nell’esercizio delle competenze esclusive che gli sono proprie in questa materia, si assume la responsabilità.

Felice Caristo

Indietro