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Con sentenza n. 01437/2020 del 27 agosto 2020, il Tribunale amministrativo regionale per la Calabria sezione seconda (Giovanni Iannini, presidente; Arturo Levato, referendario, estensore; Martina Arrivi, referendario), ha respinto il ricorso proposto dal candidato a sindaco di Soverato Vittorio Sica avverso la ricusazione della sua lista “Patto per lo Jonio” deliberata dalla Prima Sottocommissione Elettorale Circondariale di Catanzaro. Rappresentato e difeso dagli avvocati Giuseppe Pitaro e Gaetano Liperoti, Sica puntava all’annullamento del verbale di esclusione dalla competizione elettorale. Esclusione disposta per riscontrate irregolarità nelle firme dei sottoscrittori della menzionata lista. In particolare, la Prima Sottocommissione Elettorale Circondariale di Catanzaro aveva rilevato la presenza di sottoscrizioni apposte da candidati a sostegno della loro stessa lista. Il Tar ha rilevato, al contrario, come obbligo “assicurare la rappresentatività, imponendosi che le liste abbiano il sostegno e siano espressione di un congruo numero di soggetti, individuato nei sottoscrittori, che compongono la base elettorale. Tale ratio postula, quale diretta e necessaria conseguenza, una condizione di alterità tra sottoscrittori e candidati, così da impedire che il movimento politico riconducibile alla lista sia autoreferenziale e non collegato alla comunità ed al tessuto sociale, del quale invece deve costituire una proiezione. Ad opinare diversamente, e portando ad estreme conseguenze la tesi propugnata dall’esponente, potrebbero venire a costituirsi liste sottoscritte per intero da soli candidati, senza quindi alcuna investitura proveniente dalla base democratica”. Principio, peraltro, già chiaramente espresso dal Consiglio di Stato e posto a fondamento della statuizione espulsiva, poiché “il procedimento elettorale preparatorio si fonda proprio sulla verifica di rappresentatività delle liste di candidati, da effettuarsi attraverso la raccolta di un numero minimo di sottoscrizioni degli elettori a sostegno.

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