Emessa una nuova ordinanza, in vigore da domani, sugli stili di vita delle famiglie calabresi a seguito dell’emergenza da Covid-19: seconde case, attività sportive all’aria aperta, spesa, raccolta funghi, visite ai cimiteri, assistenza a persone non autonome, toelettatura cani.
Un’ordinanza, in linea con quanto già disposto in altre regioni, contestuale all’invio da parte del Ministero della salute e dell’Istituto superiore di sanità del Report regionale contenente le prime valorizzazioni degli indicatori di cui al D.M. del 30 aprile 2020, concernente i criteri per il monitoraggio del rischio sanitario di cui all’allegato 10 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 aprile 2020, unitamente alla relativa classificazione del rischio.
Dal Report si evince che, al 6 maggio 2020, la Calabria viene considerata a rischio basso e con una riduzione nel trend dei casi da Covid-19. Dunque un territorio che, allo stato attuale, si configura come caratterizzato da una debole probabilità di diffusione del virus e una conseguente transizione dalla fase 1 di lock-down alla cosiddetta fase 2 A.
A partire dal 9 maggio 2020 sono adottate le seguenti misure:
1. I soli residenti in Calabria possono raggiungere la seconda abitazione, se ubicata sul territorio regionale, oltre che per interventi di piccola manutenzione, in forma individuale o insieme a persone che siano componenti il medesimo nucleo familiare convivente nella medesima abitazione;
2. È consentito raggiungere i cimiteri, individualmente o insieme a persone che siano componenti il medesimo nucleo familiare convivente nella medesima abitazione;
3. Sono consentiti gli spostamenti all’interno del proprio Comune o verso altro Comune per lo svolgimento di sport praticabili individualmente, ivi compresi: wind-surf, kite-surf, vela, attività di pesca sportiva in forma amatoriale, tennis, trekking, ciclismo, attività sportiva cinofila che si svolge nelle ZAC (Zone Addestramento Cani), nelle AFV (Aziende Faunistico Venatorie) e nelle AATV (Aziende Agro-Turistico Venatorie) autorizzate. L’attività sportiva deve essere svolta nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno 2 metri, e di tutte le norme di sicurezza relative al contenimento del contagio da COVID-19 e specificamente:
a. limitatamente alla pesca sia da terra sia in acque interne sia in mare nel rispetto della normativa vigente in merito all’esercizio della pesca sportiva e ricreativa, svolta da persona abilitata all’esercizio della pesca sportiva e ricreativa in possesso di copia della comunicazione effettuata ai sensi del Decreto ministeriale 6 dicembre 2010;
b. limitatamente alla vela con un equipaggio composto da due persone per imbarcazione;
c. limitatamente al tennis l’attività sportiva è consentita anche all’interno di strutture e circoli sportivi, se svolta in spazi all’aperto che consentano il rispetto del distanziamento ed evitino il contatto fisico tra i singoli atleti;
d. limitatamente alle attività sportive relative all’allenamento e all’addestramento cani di cui alla L. n. 157/1992 e L.R. n. 9/1996, le stesse sono consentite esclusivamente nei centri cinofili presso le aziende autorizzate, a condizione che l’attività venga svolta singolarmente, unitamente ai cani da addestrare, secondo una turnazione di utilizzo delle Zone di Addestramento e Allenamento cani (ZAC/AFV/AATV) e senza il contatto diretto fra le persone, nel rispetto del distanziamento interpersonale e della normativa vigente in tema di contenimento della diffusione del virus COVID-19; sono consentiti gli spostamenti delle figure coinvolte nell’attività in questione (proprietari/gestori/educatori cinofili delle aziende autorizzate e proprietari dei cani), nel pieno rispetto delle misure nazionali e regionali di contenimento del rischio di diffusione del virus vigenti.
4. È consentita la manutenzione degli impianti sportivi, resta invece sospesa ogni altra attività collegata all’utilizzo delle strutture sportive sopra menzionate, compreso l’utilizzo di spogliatoi, palestre, piscine;
5. sono consentiti all’interno del territorio regionale, in forma individuale o insieme a persone che siano componenti il medesimo nucleo familiare convivente nella medesima abitazione, gli spostamenti delle persone fisiche per fare la spesa;
6. Sono consentiti gli spostamenti per raggiungere i natanti e le imbarcazioni di proprietà – oltre che per manutenzione e riparazione – in forma individuale, ovvero insieme a persone che siano componenti il medesimo nucleo familiare convivente nella medesima abitazione.
7. E’ consentita alle persone fisiche in possesso di apposito tesserino di idoneità lo spostamento nell’ambito del territorio regionale per la ricerca e la raccolta di prodotti spontanei della terra tra cui funghi e tartufi a condizione che l’attività si svolga nel rispetto delle norme di sicurezza relative al contenimento del contagio da covid-19 nonché secondo le modalità previste dalle Leggi vigenti per ciascuna categoria di prodotti;
8. È confermato il disposto dell’Ordinanza n. 32/2020 in materia di attività agricole e di conduzione di piccoli allevamenti di animali svolte in forma amatoriale, di stabilimenti balneari, di attività di trasformazione dei prodotti industriali;
9. È consentita la ripresa delle attività di bar, gelaterie, enoteche, home restaurant, ristoranti, pizzerie, rosticcerie, agriturismo, per la preparazione dei relativi prodotti con somministrazione attraverso il servizio di “asporto”, “a domicilio” e somministrazione attraverso servizio distanziato con tavoli all’aperto;
10. Le attività di cui al punto 9, relativamente al servizio di “asporto” e “somministrazione con tavoli all’aperto” possono essere riattivate presso gli esercizi che rispettano i le misure minime “anti-contagio” di cui all’allegato 3 parte integrante alla presente Ordinanza e ferma restando la normativa di settore;
11. Sono consentiti gli spostamenti per l’assistenza a persone non autonome, ivi comprese quelle per le quali occorre prestare assistenza ai sensi della L. n. 104/92 e s.m.i., in quanto rientranti nei motivi di salute, nonché il contenuto dell’Ordinanza n. 29/2020 nei punti dal 4 al 9 e nell’allegato 1, ove non in contrasto con la presente Ordinanza;
12. È consentita l’attività di commercio di generi alimentari presso i mercati all’aperto, inclusa la vendita ambulante anche fuori dal proprio Comune, fermo restando il rispetto delle distanze interpersonali e l’uso delle mascherine e guanti;
13. È consentita l’attività di commercio al dettaglio, anche in forma ambulante di fiori, piante, semi e fertilizzanti.
14. È consentita l’attività di toelettatura su appuntamento, per animali domestici e di compagnia presso esercizi abilitati.