La Provincia di Catanzaro attiverà in modalità semplificata lo “smart working” per la durata dello stato di emergenza legato al coronavirus. Lo ha disposto il presidente Sergio Abramo.
Il lavoro agile o smart working costituisce un’evoluzione del telelavoro, previsto dall’art. 14 della legge 124/2015 ed inteso come modalità di svolgimento della prestazione lavorativa a distanza presso il proprio domicilio con idonea strumentazione, analoga a quella del proprio ufficio. Con la legge 81/2017 viene introdotto il concetto di lavoro agile inteso come “modalità di esecuzione del rapporto di lavoro subordinato stabilita mediante accordo tra le parti, anche con forme di organizzazione per fasi, cicli e obiettivi e senza precisi vincoli di orario o di luogo di lavoro, con il possibile utilizzo di strumenti tecnologici per lo svolgimento dell’attività lavorativa. La prestazione lavorativa viene eseguita, in parte all’interno di locali aziendali e in parte all’esterno senza una postazione fissa, entro i soli limiti di durata massima dell’orario di lavoro giornaliero e settimanale, derivanti dalla legge e dalla contrattazione collettiva”.
“L’articolo 18, comma 3, della predetta legge n. 81 del 2017, – è scritto nella delibera – prevede che le disposizioni introdotte in materia di lavoro agile si applicano, in quanto compatibili, anche nei rapporti di lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, secondo le direttive emanate anche ai sensi dell’articolo 14 della legge 7 agosto 2015, n. 124 e fatta salva l’applicazione delle diverse disposizioni specificamente adottate per tali rapporti. L’applicazione del lavoro agile è quindi possibile a regime, anche se finora tale misura di conciliazione tempi di vita e lavoro è stata poco utilizzata nell’ambito del lavoro pubblico a causa delle difficoltà operative dovute all’utilizzo delle infrastrutture tecnologiche e dei programmi gestionali per un ottimale svolgimento dell’attività a distanza, alle modalità di verifica e misurazione della prestazione oltre che dell’effettivo svolgimento della medesima, nonché a quelle relative al rispetto della normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Il punto 3 della direttiva 1/2020 stabilisce, in particolare, che le pubbliche amministrazioni privilegiano modalità flessibili di svolgimento della prestazione lavorativa, favorendo tra i destinatari delle misure “i lavoratori portatori di patologie che li rendono maggiormente esposti al contagio, i lavoratori che si avvalgono di servizi pubblici di trasporto per raggiungere la sede lavorativa, i lavoratori sui quali grava la cura dei figli a seguito dell’eventuale contrazione dei servizi dell’asilo nido e della scuola dell’infanzia”.